Una doverosa puntualizzazione La nostra iniziativa è legale ? Chi a questa domanda attendesse una secca risposta affermativa, rimarrebbe deluso.
Diciamo pure che purtroppo la colpa non è nostra ma della materia che risulta estremamente ostica ed alquanto complessa e merita di essere efficacemente approfondita prima di esprimere una valutazione netta.
Iniziamo ad analizzare l'argomento partendo dall'esame dalla legislazione di riferimento. Per fare ciò, ci affideremo ad un sintetico ma efficace ed esauriente schema della normativa vigente tratto dal sito della Società Equars che riassume cronologicamente l'iter normativo legato al WiFi:
Normativa dal 2001 al luglio
2005
Decreto
del Presidente della Repubblica n. 447 del 05 Ottobre 2001,
Decreto
Gasparri 28 Maggio 2003,
Delibera
n. 102/03/CONS,
Il Decreto Pisanu (luglio
2005)
- L'articolo 6, comma 1, impone la non cancellazione di
tutti i dati relativi al traffico telematico, escluso il contenuto delle
comunicazione e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità
degli accessi e dei servizi. - L'articolo 6, comma 3, modifica alcuni articoli del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") e stabilisce che i dati relativi alle telecomunicazioni
telematiche devono essere conservati per sei mesi e poi per ulteriori
sei mesi. - L'articolo 7 invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS), indicando che è necessario richiedere un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. L'autorizzazione va richiesta per chi ne fa attività prevalente o esclusiva, o per chi ha più di 3 terminali installati. Inoltre richiede la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".
Decreto
Legge 27 luglio 2005, n.144,
Legge
31 luglio 2005, n. 155,
Il sucessivo decreto attuativo fissa in modo rigido le modalità di acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti utilizzatori; in particolare vengono richieste:
- l'acquisizione dei dati riportati su un documento di
identità, " nonchè il tipo, il numero e la riproduzione
del documento presentato dall'utente";
Decreto
del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005,
- L'articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio
nazionale, eliminando l'obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione
pubblica o locali aperti al pubblico.
Decreto
Landolfi 4 ottobre 2005,
Il Decreto Legge n. 248 (dicembre 2007)
- L'articolo 34 modifica gli articoli 6 e 7 del citato Decreto Pisanu, prorogando il termine per la conservazione dei dati al 31 dicembre 2008.
Decreto
Legge n. 248 del 28 dicembre 2007,
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Alla luce di queste considerazioni possiamo ragionevolmente
affermare che l'utilizzo di apparati Wi-Fi è chiaramente libero
all'interno del proprio fondo, che è altresì consentito
realizzare reti che attraversano fondi di altri proprietari (es.suolo
pubblico), però solo per collegare punti dello stesso proprietario
(es. collegamento tra due edifici della stessa azienda o del Comune
anche se separati da una strada), è inoltre necessario presentare
all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di competenza
una "denuncia di inizio attività" nella quale si indicano
le ubicazioni e i tipi di apparati ed antenne utilizzate per realizzare
la rete.
Se però approfondiamo ulteriormente le enunciazioni dell'ultimo decreto, troviamo anche altri aspetti interessanti così come ci ricorda un ottimo documento trovato in rete ed al quale ci riferiamo.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche, cioè appunto il Decreto legislativo n°259 del 1 agosto 2003, all' Articolo 12 comma 4, Allegato 26, cita:
Possiamo quindi agevolmente dedurre che il radioamatore può sperimentare la propria attività, anche collegandosi ad un telefono, e dunque a Internet. Detto questo, dobbiamo fare dei distinguo fondamentali, perché è la stessa Legge a dare due requisiti di esclusività importanti:
1) Motivi esclusivi di emergenza: qui rientriamo nel capitolo della funzione sociale operata dai radioamatori, nelle calamità ed in tutte quelle occasioni ove il collegamento radio è alla base di una emergenza. Anche in questo campo, il Ministero ha dato una possibilità in più al radioamatore di potersi adoperare per effettuare questo tipo di collegamenti, portando il proprio contributo tecnico di altissimo valore;
2) Motivo del conseguimento delle finalità dell'attività: e qui abbiamo la certezza che la Legge ammette il collegamento del radioamatore alla rete, non per acquistare detersivi americani, o sfogliare un sito di moda, tanto per fare due banali esempi, ma per permettere il collegamento tra radioamatori di diverse nazioni, laddove il collegamento radio potrebbe non essere efficiente, o facilmente ripetibile, o per mettere in collegamento gruppi di radioamatori di diverse nazioni, per discutere dell'argomento prettamente tecnico radioamatoriale.
Quindi una rete WI-FI serve per collegare diversi radioamatori, come se i loro computer fossero collegati con un lungo cavo ethernet, e dunque condividere tutti gli aspetti dell'attività. Il riferimento è ad esempio:
- per creare reti e banche dati, sulle quali poter avere disponibili i dati di tutti i radioamatori, con la propria esperienza, con le proprie modifiche, e quant'altro.
Quindi riassumendo possiamo dire che i radioamatori, possono sentirsi particolarmente fortunati visto che possono condurre esperimenti in WI-FI, senza doverne chiedere autorizzazione e senza pagare un contributo, ma per questo devono rispettare il loro regolamento che stabilisce i due criteri esclusivi, e cioè quelli delle pubbliche calamità e di conseguimento delle peculiari attività per cui hanno ottenuto una patente ed un autorizzazione, e cioè quella di fare il radioamatore, di occuparsi dell'apprendimento delle diverse tecniche di comunicazione, di poterle sperimentare ed inventare.
Su queste semplici regole possiamo allora rispecchiare
le basi su cui si fonda la nostra rete civica. Infatti anche se non
siamo radioamatori, ci poniamo simili finalità sociali e per
questo ci interconnettiamo.
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