Una doverosa puntualizzazione

La nostra iniziativa è legale ?

Chi a questa domanda attendesse una secca risposta affermativa, rimarrebbe deluso.


Qualcuno allora si domanderà: " Ma come, i primi a nutrire dubbi in merito alla legalità della vostra iniziativa siete proprio voi !? "

 

Diciamo pure che purtroppo la colpa non è nostra ma della materia che risulta estremamente ostica ed alquanto complessa e merita di essere efficacemente approfondita prima di esprimere una valutazione netta.

 

Iniziamo ad analizzare l'argomento partendo dall'esame dalla legislazione di riferimento.

Per fare ciò, ci affideremo ad un sintetico ma efficace ed esauriente schema della normativa vigente tratto dal sito della Società Equars che riassume cronologicamente l'iter normativo legato al WiFi:


Normativa dal 2001 al luglio 2005
Fino al 2001 il riferimento legislativo per l'utilizzo di apparecchiature operanti nelle bande di frequenza [2,4 - 2,4835] GHz (comunemente detta banda a 2.4 GHz), [5,15 - 5,350] GHz e [5,47 - 5,725] GHz (comunemente dette bande a 5 GHz), utilizzate per la trasmissione wireless LAN, era dato dal DPR 447 del 5 Ottobre 2001. Il decreto stabiliva che tali frequenze potessero essere impiegate solo nell'ambito di LAN ad uso privato, mentre per connettere una WLAN alla rete pubblica occorreva un'autorizzazione generale del Ministero nonché il pagamento di un canone.

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 05 Ottobre 2001,
Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato

 


A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447 del 5 Ottobre 2001 consente l'utilizzo di dispositivi di WLAN che operano sulle bande di frequenza appositamente assegnate, senza più la necessità di richiedere alcuna concessione.
Il quadro regolamentare definitivo per l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.

 

Decreto Gasparri 28 Maggio 2003,
Regolamentazione dei servizi Wi-fi ad uso pubblico

 


La delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l'erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l'attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali)

 

Delibera n. 102/03/CONS,
Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali

 

 

Il Decreto Pisanu (luglio 2005)
Con il decreto "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, (modificato con la legge 31 luglio 2005, n. 155) alcune delle norme citate precedentemente sono state variate. Le norme si applicano ai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico:

 

- L'articolo 6, comma 1, impone la non cancellazione di tutti i dati relativi al traffico telematico, escluso il contenuto delle comunicazione e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi.

- L'articolo 6, comma 3, modifica alcuni articoli del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e stabilisce che i dati relativi alle telecomunicazioni telematiche devono essere conservati per sei mesi e poi per ulteriori sei mesi.

- L'articolo 7 invalida la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS), indicando che è necessario richiedere un'autorizzazione al questore per chi mette a disposizione terminali telematici. L'autorizzazione va richiesta per chi ne fa attività prevalente o esclusiva, o per chi ha più di 3 terminali installati. Inoltre richiede la "preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".

 

Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144,
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

Legge 31 luglio 2005, n. 155,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

 

Il sucessivo decreto attuativo fissa in modo rigido le modalità di acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti utilizzatori; in particolare vengono richieste:

 

- l'acquisizione dei dati riportati su un documento di identità, " nonchè il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente";
- la raccolta e l'archiviazione di tali dati " con modalita' informatiche" (l'archiviazione cartacea è possibile solo in presenza di non più di tre terminali);
- la validità massima di 12 mesi, dall'ultima operazione di identificazione, per gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, nel caso che il fornitore renda disponibili apparecchi terminali collocati in aree non vigilate;
- la conservazione dei dati stessi fino al 31 dicembre 2007;
- lo stesso obbligo di identificazione imposto ai titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato che mettono a disposizione di clienti o soci apparecchi terminali, ai soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico.

 

Decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005,
Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili [...]

 

 


Il Decreto Landolfi (ottobre 2005)
Il decreto del Ministero delle Comunicazioni liberalizza l'erogazione di servizi Wi-Fi nel territorio nazionale, modificando il precedente decreto Gasparri 28 Maggio 2003:

 

- L'articolo 1 liberalizza il servizio su tutto il territorio nazionale, eliminando l'obbligo di fornire il servizio in aree a frequentazione pubblica o locali aperti al pubblico.
- L'articolo 2 obbliga i soggetti autorizzati a consentire l'accesso indipentemente dalla tecnologia utilizzati, favorendo di fatto gli accordi di roaming tra operatori diversi. Inoltre questo articolo si introduce il cosiddetto "Diritto d'antenna": l'installazione di apparati e antenne deve essere garantita a condizioni "eque, trasparenti e non discriminatorie". Non ci potranno essere quindi installazioni di apparati in esclusiva per alcuni operatori.
- L'articolo 3 indica in 60 giorni il termine della sperimentazione per i soggetti che stanno già fornendo un servizio in maniera sperimentale.
- L'articolo 4, riprendendo il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, mantiene il regime di autorizzazione generale per i soggetti che vogliono fornire servizi radiolan. Tale autorizzazione è da richiedere alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni.

 

Decreto Landolfi 4 ottobre 2005,
Decreto sul Wi-Fi

 

 

Il Decreto Legge n. 248 (dicembre 2007)
Il decreto legge n. 248 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria") del 28 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 modifica il decreto Pisanu del 27 luglio 2005, prorogandone i termini. In particolare:

 

- L'articolo 34 modifica gli articoli 6 e 7 del citato Decreto Pisanu, prorogando il termine per la conservazione dei dati al 31 dicembre 2008.

 

Decreto Legge n. 248 del 28 dicembre 2007,
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

 

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Alla luce di queste considerazioni possiamo ragionevolmente affermare che l'utilizzo di apparati Wi-Fi è chiaramente libero all'interno del proprio fondo, che è altresì consentito realizzare reti che attraversano fondi di altri proprietari (es.suolo pubblico), però solo per collegare punti dello stesso proprietario (es. collegamento tra due edifici della stessa azienda o del Comune anche se separati da una strada), è inoltre necessario presentare all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni di competenza una "denuncia di inizio attività" nella quale si indicano le ubicazioni e i tipi di apparati ed antenne utilizzate per realizzare la rete.
Questo significa anche che due o più privati non potrebbero realizzare una rete wireless tra loro.
Questa limitazione viene però meno se questi privati fanno parte di un qualche Ente, Società, o Associazione.


Da qui la necessità di creare un'Associazione; si denuncia quindi una rete wireless, che potrà essere utilizzata esclusivamente dai soci di tale Associazione.

Se però approfondiamo ulteriormente le enunciazioni dell'ultimo decreto, troviamo anche altri aspetti interessanti così come ci ricorda un ottimo documento trovato in rete ed al quale ci riferiamo.

 

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, cioè appunto il Decreto legislativo n°259 del 1 agosto 2003, all' Articolo 12 comma 4, Allegato 26, cita:


"È consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore"

 

Possiamo quindi agevolmente dedurre che il radioamatore può sperimentare la propria attività, anche collegandosi ad un telefono, e dunque a Internet. Detto questo, dobbiamo fare dei distinguo fondamentali, perché è la stessa Legge a dare due requisiti di esclusività importanti:

 

1) Motivi esclusivi di emergenza: qui rientriamo nel capitolo della funzione sociale operata dai radioamatori, nelle calamità ed in tutte quelle occasioni ove il collegamento radio è alla base di una emergenza. Anche in questo campo, il Ministero ha dato una possibilità in più al radioamatore di potersi adoperare per effettuare questo tipo di collegamenti, portando il proprio contributo tecnico di altissimo valore;

 

2) Motivo del conseguimento delle finalità dell'attività: e qui abbiamo la certezza che la Legge ammette il collegamento del radioamatore alla rete, non per acquistare detersivi americani, o sfogliare un sito di moda, tanto per fare due banali esempi, ma per permettere il collegamento tra radioamatori di diverse nazioni, laddove il collegamento radio potrebbe non essere efficiente, o facilmente ripetibile, o per mettere in collegamento gruppi di radioamatori di diverse nazioni, per discutere dell'argomento prettamente tecnico radioamatoriale.

 

Quindi una rete WI-FI serve per collegare diversi radioamatori, come se i loro computer fossero collegati con un lungo cavo ethernet, e dunque condividere tutti gli aspetti dell'attività. Il riferimento è ad esempio:


- a collegamenti audio-video per le conferenze e i convegni di studio e/o di tecnica,

- per creare reti e banche dati, sulle quali poter avere disponibili i dati di tutti i radioamatori, con la propria esperienza, con le proprie modifiche, e quant'altro.


Né più, né meno di quello che avveniva, o avrebbe dovuto avvenire, con il packet radio, o il TCP/IP, ma questa volta ad una velocità estremamente veloce.


La convinzione di questo nasce anche dal rilevare che medesima indicazione viene data ai privati, non radioamatori, che intendono installare una propria rete LAN.

 

Quindi riassumendo possiamo dire che i radioamatori, possono sentirsi particolarmente fortunati visto che possono condurre esperimenti in WI-FI, senza doverne chiedere autorizzazione e senza pagare un contributo, ma per questo devono rispettare il loro regolamento che stabilisce i due criteri esclusivi, e cioè quelli delle pubbliche calamità e di conseguimento delle peculiari attività per cui hanno ottenuto una patente ed un autorizzazione, e cioè quella di fare il radioamatore, di occuparsi dell'apprendimento delle diverse tecniche di comunicazione, di poterle sperimentare ed inventare.

 

Su queste semplici regole possiamo allora rispecchiare le basi su cui si fonda la nostra rete civica. Infatti anche se non siamo radioamatori, ci poniamo simili finalità sociali e per questo ci interconnettiamo.

 

W4U

Wireless For You